Articolo 124 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 123Articolo 125
Versione
26 ottobre 1935
Art. 124.

Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonche' gli assegni, i sussidi e le indennita' da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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