Articolo 46 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 45Articolo 47
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26 ottobre 1935
Art. 46.

L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali antiturbercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi.

L'Istituto puo' somministrare, per i fini indicati nel precedente comma, le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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