Articolo 98 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 97Articolo 99
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
5 marzo 1957
Art. 98. ((Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile))
Entrata in vigore il 5 marzo 1957
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