Articolo 6 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 5Articolo 7
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26 ottobre 1935
Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione e' esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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