Articolo 9 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
15 giugno 1947
Art. 9. ((Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituito.

Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci))
Entrata in vigore il 15 giugno 1947
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