Massima: Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione. La norma impugnata puo' essere idonea a tutelare adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori addetti a lavorazioni che comportano periodi normali di sospensione e periodi di stagione morta qualora venga inquadrata nel complesso normativo che regola e disciplina, sul piano generale, il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennita' di disoccupazione in caso di mancato avviamento.
Massima: […] riguardante tutte le situazioni del lavoratore bisognevole di prestazioni previdenziali, e, pertanto, non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alla particolarita' delle singole situazioni, e' altrettanto vero che attribuisce anche valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso, tra l'altro, di disoccupazione involontaria e che tale principio e' immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' nelle leggi ordinarie. […]
Leggi di più...- r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76, primo comma (convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)·
- interpretazione sistematica della disposizione impugnata·
- disoccupazione relativa a lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o a periodi di sosta·
- indennita' di disoccupazione·
- assunta violazione dell'art. 38 della costituzione·
- non da' diritto all'indennita'·
- insussistenza·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- sent. 160/74 a. assistenza e previdenza