Articolo 41 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 40Articolo 42
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26 ottobre 1935
Art. 41.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione, anche limitatamente a talune localita', speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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