Art. 87.
L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la, vecchiaia puo' essere fatta in una delle seguenti due forme:
1° nel ruolo della mutualita', con la rinunzia, cioe', al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;
2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioe', del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.
In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.
L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la, vecchiaia puo' essere fatta in una delle seguenti due forme:
1° nel ruolo della mutualita', con la rinunzia, cioe', al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;
2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioe', del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.
In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.