Articolo 87 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 86Articolo 88
Versione
26 ottobre 1935
Art. 87.

L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la, vecchiaia puo' essere fatta in una delle seguenti due forme:

1° nel ruolo della mutualita', con la rinunzia, cioe', al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;

2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioe', del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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