Articolo 7 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 ottobre 1935
Art. 7.

Sono organi dell'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale:

1° il presidente;

2° il Consiglio di amministrazione;

3° il Comitato esecutivo;

4° I Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita', nonche' gia' altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi;

5° i Comitati provinciali della previdenza sociale.

L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'istituto e' stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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