Articolo 53 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 52Articolo 54
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
1 gennaio 1997
Art. 53. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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