Art. 60.
Il diritto alla pensione e' riconosciuto:
1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche':
a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;
b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.
Il diritto alla pensione e' riconosciuto:
1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche':
a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;
b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.