Articolo 60 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 59Articolo 61
Versione
26 ottobre 1935
Art. 60.

Il diritto alla pensione e' riconosciuto:

1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche':

a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;

b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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