Articolo 140 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 139Articolo 141
Versione
26 ottobre 1935
Art. 140.

Il Governo del Re e' autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finche' tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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