Articolo 77 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 76Articolo 78
Versione
26 ottobre 1935
Art. 77.

Per conseguire il diritto all'indennita' di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Fermo restando quanto e' disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata, presentazione della domanda, l'indennita' sara', corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennita', e per la sospensione del diritto medesimo.

Nel regolamento e' disciplinata, l'erogazione delle indennita' di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresi' stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente