Articolo 62 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 61Articolo 63
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
30 aprile 1968
Art. 62. ((La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda)) ((27)) ((39)) --------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° maggio 1968. --------------- AGGIORNAMENTO (39)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 27 giugno 1989, n. 355 (in G.U. 1ª s.s. 5/7/1989, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario".
Entrata in vigore il 30 aprile 1968
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