Art. 42.
Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternita':
1° le donne addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;
2° la moglie, le parenti e le affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;
3° le donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
4° le donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto;
5° le donne dei laboratori-scuola esonerati con decreto del Ministro per le corporazioni;
6° le donne occupate in lavori agricoli, salvo quanto sia altrimenti disposto con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
7° le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800;
8° le donne soggette all'obbligo dell'assicurazione sulle malattie nelle Provincie annesse, a norma del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 , convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 ;
(( 9°) le donne arruolate su navi mercantili nazionali))
Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternita':
1° le donne addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;
2° la moglie, le parenti e le affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;
3° le donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
4° le donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto;
5° le donne dei laboratori-scuola esonerati con decreto del Ministro per le corporazioni;
6° le donne occupate in lavori agricoli, salvo quanto sia altrimenti disposto con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
7° le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800;
8° le donne soggette all'obbligo dell'assicurazione sulle malattie nelle Provincie annesse, a norma del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 , convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 ;
(( 9°) le donne arruolate su navi mercantili nazionali))