Art. 3.
Pel raggiungimento delle finalita' accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attivita':
1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:
a) per la invalidita' e per la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria;
d) per la maternita';
e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;
f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.
2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.
Pel raggiungimento delle finalita' accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attivita':
1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:
a) per la invalidita' e per la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria;
d) per la maternita';
e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;
f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.
2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.