Articolo 3 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 2Articolo 4
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26 ottobre 1935
Art. 3.

Pel raggiungimento delle finalita' accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attivita':

1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:

a) per la invalidita' e per la vecchiaia;

b) per la tubercolosi;

c) per la disoccupazione involontaria;

d) per la maternita';

e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;

f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.

2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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