Art. 112.
Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire cento, il Comitato puo' determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire cento, ma non mai inferiore a lire venti.
La deliberazione del Comitato e' notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non e' effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.
Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire cento, il Comitato puo' determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire cento, ma non mai inferiore a lire venti.
La deliberazione del Comitato e' notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non e' effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.