Articolo 112 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 111Articolo 113
Versione
26 ottobre 1935
Art. 112.

Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire cento, il Comitato puo' determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire cento, ma non mai inferiore a lire venti.

La deliberazione del Comitato e' notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non e' effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente