Articolo 136 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 135Articolo 137
Versione
26 ottobre 1935
Art. 136.

Con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, e' computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia, il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920; sono pero' esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma puo' essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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