Articolo 5 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 4Articolo 6
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26 ottobre 1935
Art. 5.

L'Istituto sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero dell'interno.

L'attivita' dell'istituto nelle Colonie e' sottoposta anche alla vigilanza del Ministero delle colonie.

Al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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