Articolo 127 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 126Articolo 128
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26 ottobre 1935
Art. 127.

Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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