Art. 14.
Spetta al Consiglio di amministrazione:
1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;
2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego' dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;
3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti;
4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;
5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;
6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;
7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;
8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;
9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera, e quello di previdenza;
10° deliberare sui regolamenti tecnici;
11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;
12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto,
13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.
Spetta al Consiglio di amministrazione:
1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;
2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego' dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;
3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti;
4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;
5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;
6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;
7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;
8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;
9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera, e quello di previdenza;
10° deliberare sui regolamenti tecnici;
11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;
12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto,
13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.