Articolo 14 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 ottobre 1935
Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;

2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego' dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;

3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti;

4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;

5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;

6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;

7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;

8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;

9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera, e quello di previdenza;

10° deliberare sui regolamenti tecnici;

11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;

12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto,

13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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