Articolo 58 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 57Articolo 59
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
30 aprile 1952
Art. 58. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 218)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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