Articolo 89 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 88Articolo 90
Versione
26 ottobre 1935
Art. 89.

La liquidazione della pensione per vecchiaia puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritta le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;

2° che abbia compiuta l'eta' di 60 anni se uomo, o di 55 anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.

Quando l'assicurato abbia aggiunto il 70° anno di eta', ha facolta' di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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