Art. 89.
La liquidazione della pensione per vecchiaia puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritta le due condizioni seguenti:
1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;
2° che abbia compiuta l'eta' di 60 anni se uomo, o di 55 anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.
Quando l'assicurato abbia aggiunto il 70° anno di eta', ha facolta' di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.
La liquidazione della pensione per vecchiaia puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritta le due condizioni seguenti:
1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;
2° che abbia compiuta l'eta' di 60 anni se uomo, o di 55 anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.
Quando l'assicurato abbia aggiunto il 70° anno di eta', ha facolta' di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.