Articolo 8 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 ottobre 1935
>
Versione
15 giugno 1947
Art. 8. ((Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina))
Entrata in vigore il 15 giugno 1947
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente