Articolo 49 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 48Articolo 50
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26 ottobre 1935
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1 gennaio 1940
Art. 49.

Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.

Alle modalita' esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.

((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272))

Le tabelle A e B possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo.

Per altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1940
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