Art. 49.
Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.
Alle modalita' esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272))
Le tabelle A e B possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo.
Per altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.
Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.
Alle modalita' esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272))
Le tabelle A e B possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo.
Per altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.