Art. 111.
Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o piu' delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:
1° e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;
2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;
3° e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
Il Comitato esecutivo dell'Istituto puo' ridurre la somma di cui al n. 2 dei comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.
Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o piu' delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:
1° e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;
2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;
3° e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
Il Comitato esecutivo dell'Istituto puo' ridurre la somma di cui al n. 2 dei comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.