Articolo 111 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 110Articolo 112
Versione
26 ottobre 1935
Art. 111.

Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o piu' delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:

1° e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;

2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;

3° e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto puo' ridurre la somma di cui al n. 2 dei comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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