Articolo 37 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 36Articolo 38
Versione
26 ottobre 1935
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21 maggio 1988
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5 aprile 1991
Art. 37.

Le assicurazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' che abbiano compiuto l'eta' di 15 anni non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

L'assicurazione per la maternita' e' obbligatoria per le donne che abbiano compiuto l'eta' di 15 anni e non superata quella di 50 anni, e che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, anche se occupate in laboratori-scuola o lavoranti al proprio domicilio, salvo le esclusioni indicate nel presente decreto.
(37) ((40)) --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 , ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all' articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108 , convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 , nel modificare l' art. 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nell' articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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