Articolo 39 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 38Articolo 40
Versione
26 ottobre 1935
>
Versione
1 settembre 1967
Art. 39. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 658))
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente