Art. 75.
L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.
Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.
L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.
Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.