Articolo 75 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 74Articolo 76
Versione
26 ottobre 1935
Art. 75.

L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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