Art. 13.
Le concessioni previste dall'art. 11 del presente regolamento sono assentite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro perle finanze.
Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 10. La violazione di tali prescrizioni comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10.
Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.
Le concessioni previste dall'art. 11 del presente regolamento sono assentite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro perle finanze.
Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 10. La violazione di tali prescrizioni comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10.
Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.