Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
Articolo 12Articolo 14
Versione
16 febbraio 1972
Art. 13.
Le concessioni previste dall'art. 11 del presente regolamento sono assentite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro perle finanze.
Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 10. La violazione di tali prescrizioni comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10.
Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1972
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