Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 febbraio 1972
Art. 11.
Per ottenere la concessione per l'installazione e lo esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sulle autostrade sono prescritti gli stessi requisiti richiesti nel secondo comma del precedente art. 6 e non debbono sussistere le cause ostative elencate nell'art. 7.
La domanda, redatta in carta bollata e diretta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell'articolo 6 e ad essa debbono essere allegati, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri 1) e 3) del quinto comma dello stesso articolo, il nulla-osta all'installazione dello impianto rilasciato dall'A.N.A.S. per le autostrade gestite direttamente, o dalla societa' concessionaria per le autostrade date in concessione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1972
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