Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
Articolo 16Articolo 18
Versione
16 febbraio 1972
Art. 17.
Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente art. 16 sono rilasciate con il solo accertamento della idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attivita' di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto direttamente, deve essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.
I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al precedente art. 16 che non presentano entro i termini previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 16 della legge.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1972
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