Art. 16.
I titolari di autorizzazioni o concessioni afferenti ad impianti per la distribuzione automatica di carburanti che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, possono mantenere in esercizio gli impianti stessi fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per ottenere la nuova concessione prevista dalle presenti norme, debbono presentare, secondo le rispettive competenze, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o al prefetto domanda di sostituzione del provvedimento in loro possesso entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Per la sostituzione delle autorizzazioni o delle concessioni che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, scadranno al termine del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso, la domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del provvedimento in suo possesso, ovvero non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel caso in cui non sia possibile osservare il predetto termine di sei mesi.
Alla domanda deve essere allegata copia della precedente autorizzazione o concessione.
I titolari e i gestori degli impianti che a norma del sesto comma dell'art. 16 della legge possono continuare nell'esercizio della loro attivita' sono soggetti alla nuova disciplina normativa al fine di garantire la sicurezza, la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione.
I titolari di autorizzazioni o concessioni afferenti ad impianti per la distribuzione automatica di carburanti che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, possono mantenere in esercizio gli impianti stessi fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per ottenere la nuova concessione prevista dalle presenti norme, debbono presentare, secondo le rispettive competenze, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o al prefetto domanda di sostituzione del provvedimento in loro possesso entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Per la sostituzione delle autorizzazioni o delle concessioni che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, scadranno al termine del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso, la domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del provvedimento in suo possesso, ovvero non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel caso in cui non sia possibile osservare il predetto termine di sei mesi.
Alla domanda deve essere allegata copia della precedente autorizzazione o concessione.
I titolari e i gestori degli impianti che a norma del sesto comma dell'art. 16 della legge possono continuare nell'esercizio della loro attivita' sono soggetti alla nuova disciplina normativa al fine di garantire la sicurezza, la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione.