Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 febbraio 1972
Art. 10.
Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.
Il decreto di concessione deve, in particolare, stabilire:
a) l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione, il numero dei distributori e la capacita' dei serbatoi per ciascun prodotto;
b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;
c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo;
d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio;
e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione;
f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorita' competenti;
g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata;
h) l'obbligo del concessionario di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilita' e ogni altro documento relativi all'attivita' dell'impianto, nonche' agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi.
La violazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e g) del precedente comma comporta la decadenza dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione del terzo comma del successivo art. 18.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1972
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