Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
Articolo 14Articolo 16
Versione
16 febbraio 1972
Art. 15.
Il trasferimento ad altra localita' degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, la modifica degli stessi o la concentrazione di due o piu' impianti in unico impianto sono soggetti ad autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato le relative concessioni.
La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma del precedente art. 6 e alla stessa debbono essere uniti i seguenti documenti:
1) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilita' del terreno sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento;
2) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avra' l'impianto dopo il trasferimento, la modifica o la concentrazione richiesta.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate sentiti i pareri prescritti per il rilascio delle concessioni.
E' vietato il trasferimento di impianti per la distribuzione automatica di carburanti in provincia diversa da quella in cui l'impianto e' installato.
Se gli impianti che si intendono trasferire o concentrare sono stati potenziati, il trasferimento volontario non puo' essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto potenziamento.
Se gli impianti di cui si chiede il potenziamento sono stati trasferiti volontariamente o risultino dalla concentrazione di altri impianti, il potenziamento non puo' essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto trasferimento o dell'avvenuta concentrazione.
Le disposizioni di cui agli ultimi commi del presente articolo non si applicano agli impianti installati sulle autostrade.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1972
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