Art. 5.
Per l'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attivita' precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
b) della disponibilita' di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale e' chiesta la concessione;
c) della possibilita' di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacita' del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacita' tecnico-organizzativa ed economica e' presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonche' per impianti stradali con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.
Per l'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attivita' precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
b) della disponibilita' di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale e' chiesta la concessione;
c) della possibilita' di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacita' del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacita' tecnico-organizzativa ed economica e' presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonche' per impianti stradali con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.