Articolo 1 del Decreto 30 luglio 2009, n. 127
Articolo 2
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10 settembre 2009
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12 agosto 2010
Art. 1. Definizioni ed oggetto ((nonche' quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel "Fondo unico giustizia", adottati)) 1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "decreto-legge n. 112", il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
b) "legge n. 133", la legge 6 agosto 2008, n. 133 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.112;
c) "decreto-legge n. 143", il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario;
d) "legge n. 181", la legge 13 novembre 2008, n. 181 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonche' ogni ulteriore successiva modificazione del suo articolo 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;
e) "decreto informazioni", il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008 , nonche' ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008 ;
f) "Fondo unico giustizia", il fondo previsto dall' articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e cosi' denominato dall' articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008 ;
g) "Equitalia Giustizia", Equitalia Giustizia S.p.a., societa' prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonche' individuata dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la societa' che gestisce Fondo unico giustizia;
h) "Poste Italiane", "Banche", "Operatori Finanziari", "Operatori" ovvero "Operatore", rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse ((, nonche' "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori assicurativi", le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;)) ;
i) "risorse", i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:
1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:
1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ;
1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni;
2) somme di denaro di cui all' articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale ;
3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;
((i-bis) "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater);
l) "contratti assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonche' i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;
m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarita' in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarita' a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonche' le risorse assicurative,
m-bis) "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133 " che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarita' dei relativi rapporti, modalita' applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo;
m-ter) "svincolo" ovvero "svincoli", la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera m-bis;
m-quater) "evento", il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi;
n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni, nonche' a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008 ; o) "dati delle risorse", tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonche' amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;
p) "Ministero della giustizia", gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
q) "Ministero dell'interno", gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
r) "Demanio", gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
s) "MEF", il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;
t) "devoluzione allo Stato", alternativamente:
1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalita' previsti dall' articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008 ;
2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008 .
2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008 , nonche' delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.
Entrata in vigore il 12 agosto 2010
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