Articolo 20 del Regolamento del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Articolo 19Articolo 21
Versione
31 ottobre 1920

Art. 20.


Del decreto di concessione e' trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro al concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

Altra copia e' trasmessa all'ufficio del Genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione, da' notizia al concessionario della emissione del decreto.

L'ufficio del registro avverte quello del Genio civile dell'avvenuta consegna del decreto.

Il decreto di Concessione e' pubblicato, con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia interessata.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1920
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