Articolo 21 del Regolamento del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Articolo 20Articolo 22
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31 ottobre 1920

Art. 21.


Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile, il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1920
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