Articolo 17 del Regolamento del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Articolo 16Articolo 18
Versione
31 ottobre 1920

Art. 17.


La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed e' soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumita' dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade od altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualita' anticipate quando anche non faccia o non possa faro uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualita' in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonche' delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1920
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