Articolo 7 del Regolamento del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Articolo 6Articolo 8
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31 ottobre 1920

Art. 7.


La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all' art. 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 , deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio originale al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli originali e' restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione.

Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l'abbiano presentata dopo l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 .

Gli utenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 , che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, devono indicare la data di presentazione della relativa domanda. Il sindaco trasmette le dichiarazioni all'Intendenza di finanza della Provincia, accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgano a rettificare le eventuali inesattezze.

Trascorso il termine assegnato agli utenti, il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1920
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