Articolo 25 del Regolamento del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Articolo 24Articolo 26
Versione
31 ottobre 1920

Art. 25.


Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell' art. 27 comma terzo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 .

Se il pagamento del canone e' ritardato oltre il primo mese dalla scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in talo ritardo, e' tenuto a corrispondere, oltre il canone, gl'interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.

Il concessionario non puo' fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'Ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1920
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente