Articolo 10 del Regolamento del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Articolo 9Articolo 11
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31 ottobre 1920

Art. 10.


Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entita' puo' l'Ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facolta' di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e puo' ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'Ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1920
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