Art. 31.
Requisiti per la iscrizione nell'albo o nell'elenco.
Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizioni di reciprocita';
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta irreprensibile;
4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dello Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio;
5) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme ad esso relative;
6) avere la residenza nella circoscrizione.
Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.
Requisiti per la iscrizione nell'albo o nell'elenco.
Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizioni di reciprocita';
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta irreprensibile;
4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dello Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio;
5) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme ad esso relative;
6) avere la residenza nella circoscrizione.
Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.