Articolo 13 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1924
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Versione
9 maggio 2025
Art. 13. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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