Articolo 13
- In caso di inadempienza dell'utilizzatore, il concedente puo' percepire i canoni scaduti e non pagati cosi' come gli interessi di mora ed i danni. 2. - In caso di sostanziale inadempienza dell'utilizzatore, fatta riserva per quanto previsto dal paragrafo 5, il concedente puo' anche esigere il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti, quando questo sia previsto dal contratto di leasing, o risolvere tale contratto e, dopo la risoluzione:
a) recuperare il bene; e
b) ottenere un risarcimento del danno tale da porre il concedente nella stessa situazione nella quale egli si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing. 3. - a) Il contratto di leasing puo' definire il criterio di calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2.
b) Una tale pattuizione sara' valida tra le parti a meno che essa non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto ai danni previsti dall'alinea b) del paragrafo 2. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente alinea ne' modificarne gli effetti. - Quando il concedente ha risolto il contratto di leasing non puo' far valere una clausola di tale contratto che preveda il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti; il valore di tali canoni puo' tuttavia essere preso in considerazione per il calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2 ed in base al paragrafo 3. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente paragrafo ne' modificarne gli effetti. - Il concedente non puo' esigere il pagamento anticipato dei canoni non ancora scaduti ne' risolvere il contratto di leasing in base al paragrafo 2, se non abbia offerto all'utilizzatore una effettiva possibilita' di rimediare alla sua inadempienza, a condizione che cio' sia possibile. - Il concedente non puo' percepire il risarcimento del danno qualora non abbia adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per limitare l'ammontare del suo danno.
- In caso di inadempienza dell'utilizzatore, il concedente puo' percepire i canoni scaduti e non pagati cosi' come gli interessi di mora ed i danni. 2. - In caso di sostanziale inadempienza dell'utilizzatore, fatta riserva per quanto previsto dal paragrafo 5, il concedente puo' anche esigere il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti, quando questo sia previsto dal contratto di leasing, o risolvere tale contratto e, dopo la risoluzione:
a) recuperare il bene; e
b) ottenere un risarcimento del danno tale da porre il concedente nella stessa situazione nella quale egli si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing. 3. - a) Il contratto di leasing puo' definire il criterio di calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2.
b) Una tale pattuizione sara' valida tra le parti a meno che essa non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto ai danni previsti dall'alinea b) del paragrafo 2. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente alinea ne' modificarne gli effetti. - Quando il concedente ha risolto il contratto di leasing non puo' far valere una clausola di tale contratto che preveda il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti; il valore di tali canoni puo' tuttavia essere preso in considerazione per il calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2 ed in base al paragrafo 3. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente paragrafo ne' modificarne gli effetti. - Il concedente non puo' esigere il pagamento anticipato dei canoni non ancora scaduti ne' risolvere il contratto di leasing in base al paragrafo 2, se non abbia offerto all'utilizzatore una effettiva possibilita' di rimediare alla sua inadempienza, a condizione che cio' sia possibile. - Il concedente non puo' percepire il risarcimento del danno qualora non abbia adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per limitare l'ammontare del suo danno.