Articolo 4 - Convenzione della Legge 14 luglio 1993, n. 259
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 agosto 1993
Articolo 4
- L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non viene meno qualora il bene venga ad essere incorporato o connesso ad un immobile. - Le questioni relative all'incorporazione o alla fissazione del bene ad un immobile, cosi' come quelle relative agli effetti sui diritti inter se del concedente e di un soggetto titolare di diritti reali sull'immobile sono regolate dalla legge dello Stato dove tale immobile e' situato.
Entrata in vigore il 1 agosto 1993
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