Articolo 11 - Convenzione della Legge 14 luglio 1993, n. 259
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 agosto 1993
Articolo 11
I diritti dell'utilizzatore, derivanti dal contratto di fornitura in base alla presente Convenzione, non saranno pregiudicati da una modifica di un qualsiasi termine del contratto di fornitura che sia stato preventivamente approvato dall'utilizzatore, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito a tale modifica.
Entrata in vigore il 1 agosto 1993