Articolo 9 del Regolamento esecuzione L. 21 aprile 1962, n. 161 su revisione film e lavori teatrali
Articolo 8Articolo 10
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2 febbraio 1964
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12 gennaio 2018
Art. 9.


Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art. 6 della legge:
contengano battute o gesti volgari;
indulgano a comportamenti amorali;
contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanza stupefacenti;
fomentino l'odio o la vendetta;
presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.
Alla determinazione del diverso limite di eta' la Commissione provvede tenendo conto della gravita' e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) [...];
b) [...];
c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 ".
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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