Articolo 4 del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
Articolo 3Articolo 3 ter
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24 febbraio 2002
Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2002
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