Articolo 1 del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
Articolo 2
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24 febbraio 2002
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25 aprile 2002
Art. 1. Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, ((del citato decreto-legge n. 350 del 2001)) , e' prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all' articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 , si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.
(( 2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell' articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 , secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 marzo 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione )) 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.
(( 3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 , versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 , il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza" ))
Entrata in vigore il 25 aprile 2002
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